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Ordinanza — n. 20979/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTILO FABRIZIO nato a ROMA il 24/01/1990 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Rutilo in relazione all'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza con cui la stessa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'incidente di esecuzione proposto ritenendo la competenza del Tribunale di sorveglianza, come altresì supportato da successiva memoria difensiva, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 28 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTILO FABRIZIO nato a ROMA il 24/01/1990 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Rutilo in relazione all'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza con cui la stessa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'incidente di esecuzione proposto ritenendo la competenza del Tribunale di sorveglianza, come altresì supportato da successiva memoria difensiva, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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declinatoria di competenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza decisione esecutiva risoluzione del conflitto giurisdizionale competenza dell'esecutivo esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 28 cod. proc. pen
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTILO FABRIZIO nato a ROMA il 24/01/1990 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Rutilo in relazione all'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza con cui la stessa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'incidente di esecuzione proposto ritenendo la competenza del Tribunale di sorveglianza, come altresì supportato da successiva memoria difensiva, è manifestamente infondato.

Invero, in esso ci si duole della mancata conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione e si insiste sull'erroneità della pronuncia di incompetenza, trascurando che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (si vedla da ultimo Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, PG C/ Giampà Saverio, Rv. 275773: fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento della corte di appello che aveva annullato il decreto in tema di confisca di prevenzione emesso dal tribunale ritenuto incompetente).

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio