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Ordinanza — n. 20977/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20977/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ROBERTO nato a FERENTINO il 17/02/1968 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Canali, in cui ci si duole che la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, si sia limitata a ribadire la regolarità formale delle notifiche effettuate a Canali dalla stessa Corte in sede cognitiva senza approfondire l'effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 420-bis cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); inoltre, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 - 02). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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procedimento in contumacia carenza di legittimazione documenti mancanti assenza ingiustificata omissione di soccorso violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 420-bis cod. proc. pen
Invero, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza - come nel caso in esame in cui il giudice dell'esecuzione sottolinea che il processo si è svolto ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
in assenza dell'imputato regolarmente assistito dal difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio - dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ROBERTO nato a FERENTINO il 17/02/1968 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Canali, in cui ci si duole che la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, si sia limitata a ribadire la regolarità formale delle notifiche effettuate a Canali dalla stessa Corte in sede cognitiva senza approfondire l'effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo, è manifestamente infondato.

Invero, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza - come nel caso in esame in cui il giudice dell'esecuzione sottolinea che il processo si è svolto ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. in assenza dell'imputato regolarmente assistito dal difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio - dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); inoltre, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 - 02). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 mag