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Ordinanza — n. 20968/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20968/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/05/1959 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; --___ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Bivona — nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata al ricorrente — non sono consentite in sede di legittimità, essendo inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20968/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si insiste sull'eccessività della pena rispetto alle condotte contestate, che, quindi, ne vanificherebbe la funzione rieducativa - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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gravità della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa pena complessiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/05/1959 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; --___ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Bivona — nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata al ricorrente — non sono consentite in sede di legittimità, essendo inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione.

Invero, la sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio disposto dal primo Giudice, tra l'altro di poco superiore al minimo edittale, evidenzia la gravità della condotta, trattandosi di arma da guerra, detenuta insieme ad altre parti di arma comune da sparo e stupefacente da cui erano ricavabili ottantasette dosi di cocaina. La Corte d'appello di Palermo evidenzia, altresì, che la difficile condizione familiare di Bivona, l'incensuratezza e il suo comportamento processuale sono stati debitamente considerati dal Giudice di primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si insiste sull'eccessività della pena rispetto alle condotte contestate, che, quindi, ne vanificherebbe la funzione rieducativa - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.