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Ordinanza — n. 20963/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and merit issues reserved for trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Miele's appeal against his criminal conviction inadmissible. Miele argued the conviction was illegal due to an invalid DASPO order and requested generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and reserved for the trial phase. The decision upheld that appeals must be specific and that denying mitigating circumstances is reviewable only if the reasoning is illogical.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based on generic or non-specific grounds are inadmissible, and the denial of generic mitigating circumstances is not subject to review unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds generic mitigating circumstances criminal appeal specificity requirement divieto di molestie violazione dell'ordine pubblico divieto di accedere a un dato territorio

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato Luigi Miele colpevole del reato di cui agli artt. 9, co. 1 e 2, 10 d. Igs. 14 del 2017 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato: si duole della mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste stante l'illegittimità del provvedimento di DASPO Urbano adottato dal Questore. 2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. • 3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico, nonché inerente ad assenti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, non risulta dedotta in sede di gravame la censura in ordine alla illegittimità dell'atto amministrativo; in ogni caso, va dato atto che la Corte di appello napoletana ha ben specificato come il provvedimento del Questore di divieto di accesso in Maddaloni, p.za Salvatore D'Angelo, fosse stato emesso sul presupposto che il Miele fosse già stato destinatario di sanzioni amministrative e di ben tre ordini di allontanamento da quel luogo, emessi dal Sindaco, a causa dell'attività di parcheggiatore abusivo accertato in tre occasioni, con conseguente reiterazione delle violazioni. 3.2.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (capacità delinquenziale del prevenuto rivelata dalla sequenza di giudicati per gravi reati da cui è gravato, in uno al contestato reato, quale ulteriore manifestazione di trasgressività rispetto ad un provvedimento teso a contenerne la pericolosità), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu i decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri cla tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de