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Ordinanza — n. 20959/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20959/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE LIBORIO nato a PIETRAPERZIA il 24/12/1976 avverso l'ordinanza del 09/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Liborio Pace ha proposto ricorso per c:assazione avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha dichiarato generico il reclamo proposto dal suddetto col quale lo stesso lamenta la mancata possibilità di avere colloqui intimi in ambienti creati ad hoc.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20959/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Liborio Pace ha proposto ricorso per c:assazione avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha dichiarato generico il reclamo proposto dal suddetto col quale lo stesso lamenta la mancata possibilità di avere colloqui intimi in ambienti creati ad hoc.

Parole chiave

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diritto di rimanere assenza di persecuzione diritti del detenuto perdita dell'interesse degno di protezione legittimità della carcerazione preventiva rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE LIBORIO nato a PIETRAPERZIA il 24/12/1976 avverso l'ordinanza del 09/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Liborio Pace ha proposto ricorso per c:assazione avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha dichiarato generico il reclamo proposto dal suddetto col quale lo stesso lamenta la mancata possibilità di avere colloqui intimi in ambienti creati ad hoc.

Osservato che detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto Pace ha rinunciato al ricorso con atto in data 8 maggio 2024, facendo presente di essere stato scarcerato ancor prima della decisione impugnata e di non avere interesse a coltivare l'impugnazione. Considerato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, deo. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.