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Ordinanza — n. 20958/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20958/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO GENNARO nato a CATANIA il 20/04/1979 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Longo, in cui ci si duole che il Tribunale di sorveglianza di Catania nel dichiarare l'inammissibilità della detenzione domiciliare non abbia considerato il presofferto, è manifestamente infondato, in quanto la pena residua espiande, fissata nel cumulo in atti, è quella di anni due, mesi cinque e giorni venti, al neti:o del presofferto, e quindi, tale da superare il limite di pena per la ammissibilità della detenzione domiciliare, come correttamente evidenziato dal suddetto Tribunale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20958/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva indennizzo per detenzione ingiustificata durata del soggiorno computo del carcere preventivo misura sostitutiva della detenzione restrizione di libertà
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO GENNARO nato a CATANIA il 20/04/1979 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Longo, in cui ci si duole che il Tribunale di sorveglianza di Catania nel dichiarare l'inammissibilità della detenzione domiciliare non abbia considerato il presofferto, è manifestamente infondato, in quanto la pena residua espiande, fissata nel cumulo in atti, è quella di anni due, mesi cinque e giorni venti, al neti:o del presofferto, e quindi, tale da superare il limite di pena per la ammissibilità della detenzione domiciliare, come correttamente evidenziato dal suddetto Tribunale.

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.