Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to use mandatory defense counsel after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals are no longer permitted; they must be signed by registered defense counsel to avoid rejection. The court ruled that the lack of a lawyer's signature rendered the appeal procedurally invalid under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible and must be signed by a registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA IGNAZIO nato a PALERMO il 22/04/1970 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA Glat-e-e-erfierartt7 udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ignazio Di Maria avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Reggio di Calabria ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) c:he si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.