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Ordinanza — n. 20956/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole tribunal for generic arguments and failed to challenge discretionary factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic and merely refuting arguments rather than specific legal grounds. The applicant challenged the parole tribunal's refusal of semi-liberty, arguing the court improperly weighed past disciplinary infractions and a recent rejected request. The court rejected this, noting that the lower tribunal's discretionary evaluation of the inmate's social reintegration suitability and recent disciplinary record was not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it fails to articulate specific legal grounds to challenge the discretionary factual assessment of the parole tribunal regarding the inmate's suitability for alternative measures.

Parole chiave

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parole tribunal discretion semi-liberty measure disciplinary infractions inadmissible appeal social reintegration assessment parzialità dell'esperto declinatoria di competenza eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 11/02/1972 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Palmisano ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di ammissione alla semilibertà, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale fondato la sua valutazione sulla gravità dei reati commessi, e valorizzando in termini negativi un recente episodio disciplinarmente sanzionato; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);

Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all'accoglimento dell'istanza, il fatto che analoga richiesta fosse stata recentemente respinta dal Tribunale (con ordinanza 06/06/2023); che non fossero intervenuti elementi per addivenire ad una diversa conclusione, anche alla luce della recente infrazione disciplinare (commessa il 30/05/2023), sanzionata con 5 gg. di EARS, e ritenuta dal Tribunale, con valutazione insindacabile in questa sede, non lieve; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così