Ordinanza — n. 20955/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI DANILO nato a CATANIA il 26/06/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le istanze di misure alternative dell'affidamenItin prova o della detenzione domiciliare avanzate da Danilo Raciti- ristretto in espiazione di pena relativamente ad un cumulo del 05/05/2023- osservando come l'istanza fosse stata avanzata quando nei confronti del reo era divenuto esecutivo altro titolo per il quale il reo era libero in sospensione; il Tribunale ha quindi ritenuto necessario che il Raciti, avendo assunto solo di recente la posizione di definitivo, venga inserito in attività trattamentali finalizzate alla rieducazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, limitandosi ad osservare come il Raciti sia detenuto da oltre due anni; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI DANILO nato a CATANIA il 26/06/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le istanze di misure alternative dell'affidamenItin prova o della detenzione domiciliare avanzate da Danilo Raciti- ristretto in espiazione di pena relativamente ad un cumulo del 05/05/2023- osservando come l'istanza fosse stata avanzata quando nei confronti del reo era divenuto esecutivo altro titolo per il quale il reo era libero in sospensione; il Tribunale ha quindi ritenuto necessario che il Raciti, avendo assunto solo di recente la posizione di definitivo, venga inserito in attività trattamentali finalizzate alla rieducazione;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, limitandosi ad osservare come il Raciti sia detenuto da oltre due anni; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i