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Ordinanza — n. 20955/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20955/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI DANILO nato a CATANIA il 26/06/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le istanze di misure alternative dell'affidamenItin prova o della detenzione domiciliare avanzate da Danilo Raciti- ristretto in espiazione di pena relativamente ad un cumulo del 05/05/2023- osservando come l'istanza fosse stata avanzata quando nei confronti del reo era divenuto esecutivo altro titolo per il quale il reo era libero in sospensione; il Tribunale ha quindi ritenuto necessario che il Raciti, avendo assunto solo di recente la posizione di definitivo, venga inserito in attività trattamentali finalizzate alla rieducazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, limitandosi ad osservare come il Raciti sia detenuto da oltre due anni; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricollocamento in un istituto condizioni della detenzione preventiva riabilitazione attitudine all'integrazione ripristino dello statuto di rifugiato assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACITI DANILO nato a CATANIA il 26/06/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le istanze di misure alternative dell'affidamenItin prova o della detenzione domiciliare avanzate da Danilo Raciti- ristretto in espiazione di pena relativamente ad un cumulo del 05/05/2023- osservando come l'istanza fosse stata avanzata quando nei confronti del reo era divenuto esecutivo altro titolo per il quale il reo era libero in sospensione; il Tribunale ha quindi ritenuto necessario che il Raciti, avendo assunto solo di recente la posizione di definitivo, venga inserito in attività trattamentali finalizzate alla rieducazione;

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, limitandosi ad osservare come il Raciti sia detenuto da oltre due anni; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i