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Ordinanza — n. 20954/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of unified criminal intent and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding that two distinct crimes lacked a unified criminal design, arguing for a new factual assessment. The court rejected this, noting the crimes involved different weapons, locations, and timeframes, and that the lower court correctly applied the burden of proof regarding criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 602 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies the absence of a unified criminal design based on distinct temporal and modalities of conduct, and when further censure attempts a prohibited re-evaluation of facts in the appellate stage.

Parole chiave

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unified criminal design appellate review limits burden of proof inadmissible appeal distinct criminal acts violazioni della legge sulle armi criminalità persistente arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 602 c.p.p.
Art. 603 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITIRO SILVANO nato a CARIATI il 23/05/1990 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto, Rilevato che Silvano Ritiro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato, con compiutezza e logicità argomentativa, la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell'istanza del ricorrente; ha rilevato in particolare che i reati di cui alle due sentenze oggetto di istanza, a parte la omogeneità dei titoli di reato costituiti dalla detenzione di armi clandestine, attenessero a condotte temporalmente distanziate tra loro da un anno e due mesi, commesse con diverse modalità: in un caso il porto avveniva in luogo pubblico con la complicità di altro soggetto e con l'impiego dell'arma, una pistola, con finalità di offesa; nell'altro caso, il condannato deteneva un'arma diversa, un fucile, con le munizioni, presso la propria abitazione per asserite finalità di autodifesa.

Osservato che il G.E., del tutto correttamente, ha riportato un principio affermato da questa Corte, attinente l'onere di allegazione degli elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso, da parte dell'istante, affrontando poi la tematica circa la sussistenza degli elementi sintomatici, mediante la attenta e compiuta analisi delle sentenze di merito oggetto dell'istanza; le ulteriori censure, oltre a denunciare un asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co