Court dismisses appeal for lack of standing under new procedural rules requiring personal filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally after the new procedural rules took effect. The petitioner argued for a re-evaluation of his early release claim, but the court noted that personal filing is now prohibited for such appeals. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals regarding early release must be filed by the public prosecutor or the convicted person's counsel; personal filing by the convicted person is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCENTE PIETRO nato il 22/12/1987 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo in materia di liberazione anticipata avanzato da Pietro Saccente.
2. Ricorre personalmente Pietro Saccente, chiedendo la rivalutazione del reclamo proposto.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 0