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Ordinanza — n. 20950/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and non-qualifying plea bargain reasons under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence on grounds of insufficient reasoning, excessive punishment, and legal misclassification. The court ruled these arguments were inadmissible because the new procedural law restricts appeals against plea agreements to specific issues like legal qualification errors or penalty illegality, excluding general substantive complaints.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In appeals against plea bargain sentences, only specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality are admissible, rendering general complaints regarding sentencing reasoning or proportionality inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain procedural law legal qualification error procedural exhaustion court costs and fines motivi di cassazione regime giuridico del SEBC sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ezio Sega.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGA EZIO (CUI 00W09NI) nato a VERONA il 14/05/1962 avverso la sentenza del 16/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAidgioavviso alle — - • udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ./

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ezio Sega.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena applicata ed erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che i motivi inerenti all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e sul trattamento sanzionatorio non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione e il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è solo enunciato in ricorso ma non sviluppato.

Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/0:1/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle