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Ordinanza — n. 20948/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation rejection due to criminal history and lack of supervisory guarantees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20948/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Panuccio inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The lower court rejected his request for probation based on his extensive criminal record, including fraud and weapons offenses, and the potential link to organized crime. The court further noted that the proposed community service role lacked sufficient control guarantees because its president was the appellant's cousin.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against probation rejections are inadmissible if they merely express dissatisfaction with factual findings without legal merit, particularly when the lower court correctly identifies risks posed by the offender's history and the inadequacy of the proposed supervisory measures.

Parole chiave

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probation rejection appeal criminal history assessment supervisory guarantee failure family connection risk inadmissible appeal procedure ricusazione del pubblico ministero crimine organizzato mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANUCCIO ROCCO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 21/12/1969 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Rocco Panuccio - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel rigettare la richiesta di affidamento in prova, fa riferimento alla corposa biografia criminale del ricorrente (resosi responsabile di bancarotta fraudolenta, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dichiarazione fraudolenta mediante artifici; e, inoltre, oggetto di segnalazioni di polizia giudiziaria per detenzione abusiva e ricettazione di una pistola, associazione per delinquere finalizzata all'emissione di assegni a vuoto e truffa aggravata). Rileva, altresì, che, pur non essendo Panuccio mai stato indagato per il reato di associazione di tipo mafioso, i numerosi precedenti penali e i pregressi controlli sul territorio unitamente a soggetti gravati da precedenti di elevato allarme sociale, fanno sì che non si possa escludere un eventuale collegamento con la criminalità organizzata.

Osserva che ne consegue l'inidoneità della misura dell'affidamento in prova a svolgere adeguata funzione preventiva e rieducativa del soggetto, considerato che egli non ha mostrato alcun senso critico verso i fatti commessi e che l'attività risocializzante indicata, ovvero l'attività di segretario dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Scacco matto", non offre sufficienti garanzie di controllo sull'effettività di svolgimento, posto che la presidenza di detta associazione fa capo al cugino del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si contestano dette argomentazioni e si sollecita una non consentita rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 mag