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Ordinanza — n. 20947/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible for failing to address specific grounds under Art. 599-bis and 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Solina and Russo inadmissible de plano. The appellants argued that the Court of Appeal failed to examine non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the reintroduced plea-bargaining system in appeals, appeals are only admissible for specific procedural defects regarding consent and the judgment's content, excluding substantive non-punishment arguments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals involving plea-bargaining, cassation appeals are admissible solely for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the judgment's content, excluding substantive non-punishment grounds.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility plea bargaining in appeals non-punishment grounds de plano inadmissibility procedural defects consent vizio del consenso consenso del coniuge clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
(introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLINA MARIO nato a NAPOLI il 13/04/1985 RUSSO SAVIO nato a AVELLINO il 04/07/1994 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato-44,449e-EtHelErarte--- udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Mario Solina e Savio Russo, i quali, tramite i propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato approfondimento delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.