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Ordinanza — n. 20943/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to substantiate factual grievances with specific reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Morchio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morchio argued that the lower courts made a summary factual evaluation regarding his possession of three knives and prior criminal record, violating procedural rights. The court rejected these claims because the grievances were generic, not previously raised, and lacked specific reasons, while also noting the lower court correctly denied leniency due to the dangerous nature of the weapons and the defendant's history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals must be substantiated with specific reasons; generic complaints regarding factual evaluations without prior notice are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to substantiate generic grievances procedural violation prior notice requirement factual evaluation court costs altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., senza specificarne le ragioni - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotte precedentemente (oltre che assolutamente generiche).
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n.110
Osservato che le doglianze di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione per mancato riconoscimento rispettivamente dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHIO GIUSEPPE nato a CHIVASSO il 14/08/1967 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo del ricorso di Giuseppe Morchio - nel quale il difensore lamenta una valutazione dei fatti da parte dei giudici di entrambi i gradi erronea e sommaria e in violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., senza specificarne le ragioni - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotte precedentemente (oltre che assolutamente generiche).

Osservato che le doglianze di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione per mancato riconoscimento rispettivamente dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n.110 e delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentite in quanto in fatto, sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di L'Aquila nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - nel caso in esame non può parlarsi di fatto lieve, dal momento che Morchio era in possesso di ben tre coltelli ed un taglierino e due dei tre coltelli avevano una lama lunga cm. 21, ovvero del tutto idonea ad arrecare nocumento, anche grave, alla persona; - non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche sia per l'assenza di elementi positivi in grado di giustificarle sia per i numerosi precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio