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Ordinanza — n. 20942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising a new fact-based issue not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new factual argument regarding the non-existence of the crime for the first time. The applicant argued that preventive measures had expired without reassessment, rendering the conviction under Article 75 of D.Lgs. 159/2011 invalid. The court rejected this claim, noting that such fact-dependent issues must be raised during the appellate proceedings to avoid defects in motivation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Issues requiring factual assessment cannot be raised for the first time in cassation if the appellate court correctly omitted them, as this would create an inevitable defect of motivation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new factual argument appellate court omission defect of motivation Article 129 code of criminal procedure impunità controllo periodico della detenzione assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione ex officio perché il fatto non sussiste.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 75 d. Igs. 159 del 2011
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato Umberto Bevilacqua colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione ex officio perché il fatto non sussiste.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite n. 51407 del 21/07/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;n Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato Umberto Bevilacqua colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione ex officio perché il fatto non sussiste. Bevilacqua era stato sottoposto alla misura di prevenzione con decreto emesso nel 2011; la sua esecuzione veniva interrotta dopo nove mesi, e ripristinata il 27/11/2019 dopo oltre otto anni , senza alcuna rivalutazione della attualità e persistenza della sua pericolosità sociale (Sez. Unite n. 51407 del 21/07/2018) con conseguente non configurabilità del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.

3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Né, come affermato dal ricorrente, la questione specifica poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto richiede un accertamento di fatto che questa Corte non è abilitata a compiere.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci