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Ordinanza — n. 20941/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20941/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20941/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA FRANCESCO nato a CONDOFURI il 11/03/1941 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente Francesco Nucera impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Genova del 08/J09/2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo ai precedenti, sintomatici di consolidata vita dedicata al crimine, dei titoli di reato particolarmente gravi e rappresentazione di appartenenza al circuito criminale organizzato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20941/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente Francesco Nucera impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Genova del 08/J09/2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo ai precedenti, sintomatici di consolidata vita dedicata al crimine, dei titoli di reato particolarmente gravi e rappresentazione di appartenenza al circuito criminale organizzato;

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione pericolo di reiterazione criminalità persistente minaccia nel diritto penale misura di contenzione mantenimento della carcerazione preventiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA FRANCESCO nato a CONDOFURI il 11/03/1941 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente Francesco Nucera impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Genova del 08/J09/2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo ai precedenti, sintomatici di consolidata vita dedicata al crimine, dei titoli di reato particolarmente gravi e rappresentazione di appartenenza al circuito criminale organizzato;

è stato anche sottolineato come Nucera non abbia dimostrato di avere reciso i legami con il passato deviante ed ha sempre negato ogni addebito e che il 4 e 5 maggio 2023 si è accompagnato ad un pregiudicato; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare dì ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec