Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20939/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming retroactive application of substitute penalty law to final judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20939/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible as specific and unfounded. The appellant, Halim Grissa, argued that Article 95 of Legislative Decree 150/2022 should apply retroactively to a final judgment from 2019 where execution had not yet begun. The Court ruled that the transitional provisions of the new law only cover cases where the proceedings were pending before the Supreme Court at the time the law entered into force, excluding final judgments from prior years.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 95 d.lgs. 150/2022; Art. 666 c.p.p.: The transitional provisions of the substitute penalty law apply only to cases pending before the Supreme Court when the law entered into force, excluding final judgments rendered prior to that date.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitute penalty application retroactivity of penal law transitional provisions final judgment execution cassation inadmissibility remissione della pena semiprigionia recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Nell'unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, l'art. 95 d.
Art. 53 legge n. 689 del 1981
150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53, legge n.
Art. 666 cod. proc. pen.
689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 666 cod. proc. pen
689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20939/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISSA HALIM nato il 18/01/1967 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Halim Grissa ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva in relazione alla pena di un anno di reclusione inflitta con sentenza passata in giudicato il 05/04/2019. Nell'unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, l'art. 95 d. Igs. 150/2022 non esclude la possibilità di applicare l'importante innovazione ai giudizi conclusi con decisione passata in giudicato e nel quale l'esecuzione della pena irrogata non sia ancora eseguita, come nel caso di specie, dovendo trovare attuazione il principio della retroattività della legge penale più favorevole.

2. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53, legge n. 689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. La situazione in cui si trova il Grissa (la cui condanna a pena detentiva per quale è invocata l'applicazione di pena sostitutiva, è passata in giudicato nell'aprile 2019), pertanto, non rientra tra quelle disciplinate dalla norma transitoria, come correttamente osservato dal G.E. nell'impugnata ordinanza.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de