Ordinanza — n. 20935/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO GIUSEPPE nato a LOCRI il 26/06/1986 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Giuseppe Musolino per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Reggio Calabria del 06/12/2007, irr. 06/03/2008;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20935/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di circa quindici anni tra i reati (lasso in cui si pongono peraltro plurimi periodi di carcerazione), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO GIUSEPPE nato a LOCRI il 26/06/1986 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Giuseppe Musolino per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Reggio Calabria del 06/12/2007, irr. 06/03/2008;
2. Corte appello Reggio Calabria del 23/03/2022, irr. 04/11/2022); considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le sentenze indicate, pur entrambe relative a plurimi episodi di violazione legge stupefacenti, in considerazione del lungo lasso temporale (circa 15 anni) intercorso tra le condotte giudicate rispettivamente con le due citate sentenze, e considerati altresì i periodi di detenzione subiti dal Musolino in detto ampio lasso temporale; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto ambientale e con le medesime modalità esecutive; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di circa quindici anni tra i reati (lasso in cui si pongono peraltro plurimi periodi di carcerazione), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co