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Ordinanza — n. 20934/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after sentence completion on March 10, 2024.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had completed her sentence on March 10, 2024. Silvana Tamborrini argued for review of the lower court's decision, but the Supreme Court noted that her legal interest to pursue the appeal had vanished upon sentence completion. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure without ordering the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; The appeal is inadmissible if the appellant loses the interest to pursue the challenge after the lower court's decision, such as when the sentence has been fully served.

Parole chiave

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lack of interest cassation appeal sentence completion procedural inadmissibility Article 591 criminal procedure code supervisory judge responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBORRINI SILVANA nato a TAURISANO il 25/09/1964 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che Silvana Tamborrini ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; che, nel caso in esame, risulta, dal medesimo ricorso proposto (pag.

4) che la Tamborrini ha terminato di espiare la pena inflittale il 10 marzo 2024, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità; Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così decis