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Ordinanza — n. 20933/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Presidente della Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Luan Zalta. Ricorre personalmente Luan Zalta, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. avanzata da Luan Zalta. Ricorre personalmente Luan Zalta, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione restituzione in pristino motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato il Presidente della Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALTA LUAN nato il 25/07/1969 avverso il decreto del 09/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAigt-0 avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Presidente della Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Luan Zalta.

2. Ricorre personalmente Luan Zalta, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso