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Ordinanza — n. 20931/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as recidiva argument falls outside statutory grounds for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's claim regarding the exclusion of recidiva did not fall within the statutory grounds for challenging a plea bargain sentence. The defendant argued that the lower court failed to exclude recidiva, which was also calculated based on a party agreement, but the court noted that Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure limits appeals to specific issues like the expression of will or legal qualification errors. Consequently, the court ruled that the appeal was outside the permissible scope and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and arguments regarding the exclusion of recidiva calculated by agreement do not qualify, rendering such appeals inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidiva exclusion inadmissibility de plano statutory grounds party agreement recidiva recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Non rientrando la censura in oggetto (sull'esclusione della recidiva altresì computata per accordo delle parti) in alcuno di tali motivi, consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Francesco Gareri.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Francesco Gareri.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARERI FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 21/01/1969 avverso la sentenza del 01/02/2024 del TRIBUNALE di CROTONE<4ato-ewvigo-614~-- udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Francesco Gareri.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge per mancata esclusione della recidiva.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Non rientrando la censura in oggetto (sull'esclusione della recidiva altresì computata per accordo delle parti) in alcuno di tali motivi, consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.