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Ordinanza — n. 20930/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and irrelevant regarding non-punishment and sentencing criteria articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20930/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamrouni Walid inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to deeply examine causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code. The court rejected these claims as absolutely generic and partially irrelevant, noting that invoking Article 129 after a first-instance conviction is procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals alleging a failure to examine these provisions are inadmissible if they are absolutely generic or irrelevant to the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure non-punishment cause sentencing criteria procedural costs Cassazione Roma criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
e al mancato approfondimento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché assolutamente generiche e in parte non pertinenti (laddove, a fronte di una sentenza di condanna di primo grado, si invoca l'applicazione da parte del Giudice di appello dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
e al mancato approfondimento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché assolutamente generiche e in parte non pertinenti (laddove, a fronte di una sentenza di condanna di primo grado, si invoca l'applicazione da parte del Giudice di appello dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMROUNI WALID nato il 09/02/1983 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Hamrouni Walid, relative rispettivamente al mancato approfondimento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e al mancato approfondimento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché assolutamente generiche e in parte non pertinenti (laddove, a fronte di una sentenza di condanna di primo grado, si invoca l'applicazione da parte del Giudice di appello dell'art. 129 cod. proc. pen.). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.