Cassation appeal dismissed due to loss of interest in litigation after new home detention granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost interest in the proceedings after being granted new home detention. The lower court revoked the previous home detention order, but the appellant had already received a new grant of home detention from the prison administration. Consequently, the court ruled that the appellant no longer had a legitimate interest in challenging the prior decision, rendering the appeal legally impossible to pursue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; The loss of interest in litigation, arising from a subsequent grant of home detention, renders a cassation appeal inadmissible without imposing costs or penalties on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELUISE LUCIANO nato a MONTEMURRO il 13/12/1946 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che Luciano Deluise ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare, in precedenza concessagli; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; rilevato infatti che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a Luciano Deluise è stato nuovamente concesso il beneficio della detenzione domiciliare dal 30/08/2023, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità; che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308;
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così de