Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20924/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20924/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20924/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto di rilievo in questa sede, concesso le circostanze attenuanti generiche, e ha rideterminato la pena inflitta a Christian David Zamora Parada in mesi 10 di reclusione ed C 300 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art.493 ter cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20924/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto dell'arresto personale per debiti remissione della pena sanzioni penali sospensione di pena recidiva nell'infrazione pena pecuniaria non riscuotibile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMORA PARADA CHRISTIAN DAVID nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto di rilievo in questa sede, concesso le circostanze attenuanti generiche, e ha rideterminato la pena inflitta a Christian David Zamora Parada in mesi 10 di reclusione ed C 300 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art.493 ter cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione del massimo di un terzo per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte congruamente motivato (pag.

4) la mancata riduzione per le generiche nella massima estensione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis