Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new administrative defect argument not raised at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised a new argument regarding an administrative act's defect for the first time. The appellant claimed the second-instance court should have acquitted them instead of dismissing the case due to prescription. The court rejected this, ruling that such issues must be raised during the appellate proceedings to avoid circumventing the appellate judge's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues not raised before the appellate court, particularly when they require factual ascertainment beyond the court's competence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR FLORENTINA CUI 04EK6TT nato il 06/05/1993 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fiorentina Ciurar in ordine al reato di cui all'art. 76 comma 3 d. igs. 159 del 2011 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputatq, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di verificare la carenza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo come tale incidente sulla legittimità e validità deP provvedimento; la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto assolvere nel merito l'imputata, anziché dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto l'argomentazione inerente l'incompletezza dell'atto amministrativo, non risulta sollevato nel corso del giudizio di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Né, come affermato dal ricorrente, la questione specifica poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto richiede un accertamento di fatto che questa Corte non è abilitata a compiere.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così