Italian court dismisses appeal as fact-based complaints are inadmissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Gabriel Vanzanella's appeal against the revocation of his home detention inadmissible. The appellant argued violations of specific procedural articles and the rejection of alternative measures, but the court found these complaints to be mere factual grievances. Consequently, the appeal was rejected because such arguments cannot be raised in a legitimacy proceeding, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51-ter L. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 c.p.p.: Complaints based on mere factual disputes or generic allegations regarding the rejection of alternative measures are inadmissible in proceedings for the review of legality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANZANELLA GABRIEL nato a TORRE DEL GRECO il 27/06/2003 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gabriel Vanzanella - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 51 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione del provvedimento di ratifica della revoca degli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e di rigetto di misure alternative - sono inammissibili in quanto non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Tali doglianze sono, peraltro, assolutamente generiche, facendo leva sulla circostanza assolutamente non significativa che, comunque, Vanzanella, non rinvenuto nella propria abitazione ad un primo controllo di PG, successivamente era trovato all'interno della stessa da parte delle forze dell'ordine, e non individuando rilievi critici sulla reiezione delle misure alternative. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.