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Ordinanza — n. 20919/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted it after the 2017 law took effect. The material facts show that the defendant, Angelo Mona, bypassed the mandatory requirement to be represented by a qualified defense attorney. The court ruled that since the appeal was filed post-legislation, it violated the statutory prohibition on personal appeals, necessitating dismissal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a qualified defense attorney.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense attorney requirement criminal procedure code post-2017 legislation court of cassazione difesa obbligatoria requisito della firma autografa disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONA ANGELO nato a NAPOLI il 31/10/1982 avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdat-e-~4se-a44,a-pa4Pr udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Angelo Mona avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.