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Ordinanza — n. 20917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, correcting a material error in the first instance judgment's sentencing device.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Zhiri inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding the lack of motivation and violation of criminal procedure laws. The appellant argued that the first-instance court failed to exclude recidivism and contradicted its own reasoning with the imposed sentence. The court rejected these claims, noting that the lower court had already properly addressed the recidivism issue and that the apparent contradiction was merely a material error in the sentencing device which was corrected in favor of the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133, 99 cod. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: Appeals based on alleged violations of these provisions are inadmissible if the lower court has already adequately examined and dismissed the same grounds with correct legal arguments, and if the apparent discrepancy between the device and the reasoning stems from a material error in the device that must be corrected based on the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded complaints recidivism exclusion material error device contradiction reasoning device correction of judgment procedural violation claim riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
e all'art. 546 cod. proc. pen. - perché manifestamente infondate.
art. 546 cod. proc. pen
e all'art. 546 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHIRI MOHAMED nato il 08/11/1986 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Mohamed Zhiri - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 99 cod. pen. e all'art. 546 cod. proc. pen. - perché manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, che: - il ricorrente è stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, come si evince da numerose e gravi condanne in forza delle quali era stato già espulso dal territorio nazionale; - le condotte criminose tenute in materia di stupefacenti da Zhiri, il quale ha più volte violato i provvedimenti di allontanamento adottati nei suoi confronti, sono indicative di una perdurante inclinazione al delitto e di un percorso delinquenziale mai interrotto; - di conseguenza, è ravvisabile un legame tra i fatti pregressi con quello più recente tale da far ritenere sussistente una più intensa pericolosità in capo al medesimo, proprio in ragione delle inefficaci risposte alla comminatoria penale.

Quanto al secondo motivo relativo al contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado in merito alla pena irrogata, la Corte territoriale, lungi dal non affrontare la questione specifica, come da doglianza difensiva, rileva la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo, nel quale è stata indicata la pena complessiva di un anno anziché quella di un anno e sei mesi indicata in motivazione e argomentata, da ritenersi quella inflitta. A tale ultimo riguardo, premesso che la motivazione della sentenza di primo grado è contestuale, si osserva che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874). i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che si ritiene equo - considerato l'errore materiale compiuto dal primo Giudice che va corretto come da dispositivo - non condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali né all'ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e ordina la correzione del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 4 dicembre 2020 nel senso che la pena inflitta è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione. Così deciso in Ro