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Sentenza — n. 20916/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20916/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla pronuncia di condanna nei confronti di Giovanni Pannacci ad opera del Tribunale di Perugia in data 16 gennaio 2018, confermata in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della Quinta sezione di questa Corte, dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 2 maggio 2023, è estinta per prescrizione. Invero, il termine di prescrizione, considerato il periodo di sospensione di quattro mesi e tredici giorni, risulta decorso alla data del 23 ottobre 2023. Il ricorso, come altresì supportato da memoria difensiva, non è "manifestamente infondato", quanto al lamentato mancato approfondimento da parte del Giudice del rinvio del dolo specifico dell'imputato (alla luce della volontà dello stesso di dimettersi dalla carica amministrativa e dei conflitti con l'altro amministratore circa la gestione sociale) e, quindi, del suo coinvolgimento nella scelta di omettere la tenuta della contabilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20916/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il termine di prescrizione, considerato il periodo di sospensione di quattro mesi e tredici giorni, risulta decorso alla data del 23 ottobre 2023. Il ricorso, come altresì supportato da memoria difensiva, non è "manifestamente infondato", quanto al lamentato mancato approfondimento da parte del Giudice del rinvio del dolo specifico dell'imputato (alla luce della volontà dello stesso di dimettersi dalla carica amministrativa e dei conflitti con l'altro amministratore circa la gestione sociale) e, quindi, del suo coinvolgimento nella scelta di omettere la tenuta della contabilità.

Parole chiave

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panachage bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione omissione della contabilità caso di garanzia bancaria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANNACCI GIOVANNI nato a GUBBIO il 18/11/1957 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla pronuncia di condanna nei confronti di Giovanni Pannacci ad opera del Tribunale di Perugia in data 16 gennaio 2018, confermata in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della Quinta sezione di questa Corte, dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 2 maggio 2023, è estinta per prescrizione. Invero, il termine di prescrizione, considerato il periodo di sospensione di quattro mesi e tredici giorni, risulta decorso alla data del 23 ottobre 2023. Il ricorso, come altresì supportato da memoria difensiva, non è "manifestamente infondato", quanto al lamentato mancato approfondimento da parte del Giudice del rinvio del dolo specifico dell'imputato (alla luce della volontà dello stesso di dimettersi dalla carica amministrativa e dei conflitti con l'altro amministratore circa la gestione sociale) e, quindi, del suo coinvolgimento nella scelta di omettere la tenuta della contabilità.

2. Pertanto, non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024