Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20914/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-punishability due to lack of specific evidence proving guilt beyond reasonable doubt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court acquitted the defendant under Article 131-bis of the Penal Code, citing the particular triviality of the offense. The appellate court rejected this defense because the first-instance judgment relied on specific physical evidence (found bullets) and police testimony rather than a general presumption of guilt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The defense of non-punishability due to particular triviality is inadmissible when the first-instance judgment explicitly relies on concrete evidence of guilt rather than a presumption of innocence.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability defense particular triviality beyond reasonable doubt inadmissible appeal procedural costs verbale di sequestro prove acquisite tramite sorveglianza assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
E ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 697 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
E ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFOR ILIE ALEXANDRU nato il 12/07/2001 avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha assolto Calafor Ilie Alexandru in ordine al reato previsto dall'art. 697 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto, e che avverso tale sentenza la difesa ha proposto appello, correttamente riqualificato in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Reggio Calabria.

Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso - nel quale il difensore si duole del fatto che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la colpevolezza di Calafor al di là di ogni ragionevole dubbio - in quanto, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono aspecifiche e manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata evidenzia come prova della responsabilità dell'imputato si tragga dal verbale di sequestro e dalle dichiarazioni del teste di Polizia giudiziaria circa il rinvenimento, all'atto del controllo dal medesimo operato, dei proiettili oggetto di imputazione sopra un mobiletto all'interno di un cestino nell'abitazione del ricorrente.

E ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024