Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating factual grievances and denying generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Leonardo Ciavarella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ciavarella argued that the lower court failed to address the psychological element of the crime and incorrectly denied generic mitigating circumstances regarding the possession of weapons. The court rejected these claims as factually unfounded and repetitive of arguments already scrutinized by the Court of Appeal of Bari, which found the weapons within Ciavarella's immediate availability as the driver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual grievances or requests for mitigating circumstances that are not supported by new evidence or constitute a legal error are inadmissible in the Court of Cassazione.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA LEONARDO nato a FOGGIA il 27/02/1995 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Leonardo Ciavarella di cui al primo e al secondo motivo di ricorso - nei quali il difensore lamenta rispettivamente vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del fatto e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Bari nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - nel caso in esame è provato che il piede di porco e il cacciavite, di cui all'imputazione ex art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, si trovavano nella portiera anteriore sinistra dell'autovettura e, quindi, nell'immediata disponibilità di Ciavarella, che non ne poteva ignorare la presenza, essendo pienamente visibili allo stesso, in quanto conducente dell'auto, mentre il coltello a serramanico, di cui alla medesima imputazione, era riposto nel vano portaoggetti del lato destro e quindi sempre nell'immediata disponibilità del suddetto; - Ciavarella non giustificava il possesso delle armi e degli arnesi né deduceva circostanze da cui potersi evincere la sua estraneità al possesso; - indipendentemente dalla formale intestazione del veicolo, il possessore ne era Ciavarella; - non sussistono elementi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione ad una pena peraltro non discostata eccessivamente dal minimo edittale, che si ritiene congrua tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste aspecificamente sull'assenza della prova dell'elemento psicologico e sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 magg