Cassation court dismisses appeal against rejection of criminal continuation due to eight-year gap and prior sentence completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to join two criminal judgments under the principle of continuation. The appellant argued that the offenses were part of a unified criminal intent within the same territorial context and due to his membership in a mafia clan, despite an eight-year gap between them. The court ruled that the significant temporal distance and the fact that the second offense occurred after the first sentence was fully served were valid indicators against a single criminal intent, rendering the lower court's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The existence of a unified criminal intent is not presumed solely by territorial proximity or clan membership when a long temporal gap exists and a prior sentence has been fully served.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PIETRO nato a FRATTAMAGGIORE il 17/10/1970 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Pietro Russo per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. GIP Tribunale Napoli del 30/09/2015, irr. 08/05/2016;
2. GIP Tribunale Napoli del 24/05/2023, irr. 14/06/2023); considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le sentenze indicate, in considerazione del lungo lasso temporale (8 anni) intercorso tra le condotte giudicate, nonché in considerazione del fatto che le condotte di cui alla sentenza sub 2. risultano commesse dopo l'avvenuta espiazione della pena si cui alla sentenza sub 1; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto territoriale e maturate in virtù dell'adesione del Russo al clan mafioso di appartenenza; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di otto anni tra i reati (lasso in cui si pone peraltro anche l'espiazione in carcere per la prima sentenza), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos