Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20910/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal as inadmissible; GE lacks jurisdiction for passport denial appeals by detention prisoners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Fernando Villa's appeal inadmissible, ruling that the execution judge lacks jurisdiction to review passport denial orders for detention prisoners. Villa argued his request to travel to France for work was constitutionally guaranteed and incompatible with community law, but the court found the General Executive's refusal of passport issuance fell outside the execution judge's scope. Consequently, Villa must seek remedies through the Ministry of Foreign Affairs or regional administrative courts, leading to the dismissal of his cassation appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 676 c.p.p.; L. 1185/1967: The execution judge lacks jurisdiction to review passport denial orders for prisoners serving detention sentences, as such appeals must be directed to the Ministry of Foreign Affairs or regional administrative courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge jurisdiction passport denial appeal detention prisoners rights inadmissible cassation appeal general executive powers esecuzione all'estero espatriato espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676, first paragraph, Code of Criminal Procedure
Il G.E., nel dichiararsi incompetente a rilasciare autorizzazioni all'espatrio in caso di provvedimento del Questore, ha infatti fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte, per cui spetta al giudice dell'esecuzione, in applicazione analogica dell'art. 676, primo comma, cod.
Art. 3, letter d), Law No. 1185 of November 21, 1967
pen., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall'art. 3, lett.
Art. 10, Law No. 1185 of November 21, 1967
art. 2 d.P.R. 649 del 1974
la richiesta di potersi recare all'estero per esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, di svolgere attività lavorativa; evidenziava anche l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma di cui all'art. 2 d.P.R. 649 del 1974, e sottolineava l'assenza del pericolo di fuga.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1610 of 02/12/2014
Sez. n. 17507 of 20/02/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA FERNANDO nato a MONZA il 22/06/1965 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fernando Villa ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione a espatriare per recarsi presso la sede operativa della società Tortorella & Partner in Francia dal lunedì a venerdì. Il ricorrente, che ha anche depositato memoria difensiva, osserva di non avere impugnato il provvedimento del Questore contenente il divieto di espatrio, ma che aveva avanzato al G.E. la richiesta di potersi recare all'estero per esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, di svolgere attività lavorativa; evidenziava anche l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma di cui all'art. 2 d.P.R. 649 del 1974, e sottolineava l'assenza del pericolo di fuga.

2. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato.

3. Il G.E., nel dichiararsi incompetente a rilasciare autorizzazioni all'espatrio in caso di provvedimento del Questore, ha infatti fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte, per cui spetta al giudice dell'esecuzione, in applicazione analogica dell'art. 676, primo comma, cod. proc. pen., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall'art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185, solo nel caso di soggetti nei cui confronti si debba eseguire una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo di costoro, ma non anche, come nel caso di specie, con riferimento a condannati a pena detentiva, che comporta il divieto assoluto di ottenere il passaporto, poichè contro il ritiro del passaporto, l'art. 10 della legge citata consente, alternativamente, il ricorso al Ministro per gli affari esteri o al tribunale amministrativo regionale (Sez. 1, n. 1610 del 02/12/2014 dep. 14/01/2015, Rv. 261999 - 01;

Sez. n. 17507 del 20/02/2020 Rv. 279184 - 01).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.