Ordinanza — n. 20909/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMERDASSI ANIS nato il 06/08/1982 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che Anis Elmerdassi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell'impugnazione avverso un decreto di espulsione; atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il ricorrente, il 13/12/2023, il condannato è stato scarcerato e che l'espulsione è stata eseguita in pari data; considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMERDASSI ANIS nato il 06/08/1982 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che Anis Elmerdassi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell'impugnazione avverso un decreto di espulsione; atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il ricorrente, il 13/12/2023, il condannato è stato scarcerato e che l'espulsione è stata eseguita in pari data; considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/