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Ordinanza — n. 20906/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20906/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS MASSIMILIANO nato a TAVIANO il 28/05/1968 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha, in sede di reclamo ex art. 69 bis legge 354 del 1975, riformato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce (che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata formulata da Massimiliano De Vitis in relazione al semestre 20/08/2012-20/02/2013) e, decidendo nel merito, ha respinto l'istanza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria revoca della sospensione condizionale assistenza riabilitativa liberazione di detenuti revoca di prestazioni sociali remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS MASSIMILIANO nato a TAVIANO il 28/05/1968 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha, in sede di reclamo ex art. 69 bis legge 354 del 1975, riformato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce (che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata formulata da Massimiliano De Vitis in relazione al semestre 20/08/2012-20/02/2013) e, decidendo nel merito, ha respinto l'istanza;

Considerato che avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'interessato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 597, comma 1, 581, 678 cod. proc. pen., e 69 bis legge 354 del 1975 (avendo il Tribunale di sorveglianza illegittimamente ampliato il thema decidendum, rigettando l'istanza proposta dal condannato nel merito, mentre la sua cognizione era limitata esclusivamente alla censura esposta nel reclamo, relativa al profilo di inammissibilità rilevato dal Magistrato di sorveglianza) e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione (per avere il Tribunale fatto discendere automaticamente, dalla sola lettura del certificato penale, il rigetto dell'istanza per essere incorso 521 il De Vitis, nel semestre di interesse, nel delitto di evasione, commesso il 22/12/2012);

Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, in quanto il reclamo avverso i provvedimenti in materia di liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1 n. 23934 del 17/05/2013 Rv. 256142 - 01) Ritenuto il secondo motivo inammissibile in quanto fondato su doglianze non consentite, aspecifiche, versate in fatto e manifestamente infondate, avendo l'ordinanza impugnata, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici, ed avendo, con giudizio insindacabile in questa sede, valutato che la commissione del delitto di evasione nel semestre oggetto dell'istanza fosse elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione impedendo l'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.