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Ordinanza — n. 20902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/06/1954 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ,/ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Del Vecchio, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 27/03/2021 al 27/09/2021 e dal 27/09/2022 al 27/03/2023 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale controllo periodico della detenzione messa in libertà provvisoria liberazione di detenuti semiprigionia allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/06/1954 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ,/ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Del Vecchio, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 27/03/2021 al 27/09/2021 e dal 27/09/2022 al 27/03/2023 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Del Vecchio, nei due semestri oggetto di ricorso, è incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 03/05/2021 ed il 05/10/2022, per essersi rifiutato di rientrare in cella in quanto non allocato in cella singola; tali comportamenti sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e di risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci