Cassation appeal dismissed for generic grounds; appellant failed to prove reliance on ordinary impossibility of surveillance under Art. 625.1 n. 7.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's sole ground was generic and merely assertive. The appellant failed to provide specific evidence demonstrating reliance on the ordinary impossibility of the store owner to supervise the goods. Consequently, the aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code was not successfully contested, and the appeal was rejected with costs awarded to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7 del codice penale; The aggravating circumstance for theft of goods exposed to public faith requires proof of the agent's reliance on the ordinary impossibility of the owner to supervise the property, which is established by the nature of the goods and their display rather than the occasional presence of the owner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIN CHICCO (CUI O1ITHR5) nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Margin Chicco per più episodi di furto tentato, aggravati dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo, contesta l'applicazione dell'aggravante; - che il motivo è generico e meramente assertivo, non avendo il ricorrente indicato gli atti dai quali si dovrebbe desumere che la merce esposta sugli scaffali fosse sottoposta alla vigilanza costante della persona offesa; che la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'occasionale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (cfr.
Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 2804393; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente