Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20891/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge on merits and lack of specific proof distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for theft but failed to demonstrate a specific distortion of evidence or a logical flaw in the lower court's reasoning. The court ruled that the appellant's arguments merely sought a re-evaluation of facts, which is reserved for the trial judge, rather than proving a formal defect in the motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2, c.p.p.; Art. 360, n. 3, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or reinterpret evidence; appeals must cite specific distortions of proof or logical errors in motivation, not mere disagreement with the factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal distortion of evidence re-evaluation of facts Cassazione Roma penal procedure falsità ideologica in documenti allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, c.p.p.
Art. 360, n. 3, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv.
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua
234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO GASPARE nato a COSENZA il 06/02/1969 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sondrio aveva condannato Aiello Gaspare per il reato di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è versato in fatto, avendo il ricorrente articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); - che egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti; - che, in particolare, del tutto improprio risulta il riferimento del ricorrente al travisamento della prova; che nessuna delle deduzioni del ricorrente rientra effettivamente nelle tre figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione); - che, nel caso di travisamento della prova, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano; che il vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr.

Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605); - che l'elemento travisato deve assumere portata decisiva (profilo completamente trascurato dal ricorrente, a fronte di una motivazione che si base su una pluralità di prove, tra le quali le dichiarazioni rese dal teste Nicosia); - che deve essere ribadito che esule «dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); - che, peraltro, le censure mosse dal ricorrente - in larga parte - sono prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigl