Italian Court dismisses cassation appeal for lack of specificity regarding Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Bilardo Carmelo and Bilardo Giuseppe inadmissible. The appellants argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found their new grounds merely repetitive of arguments already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review of the attempted private violence charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the new grounds lack specificity and merely repeat arguments already disallowed by the appellate court with proper reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILARDO CARMELO nato a PIAZZA ARMERINA il 01/09/1976 BILARDO GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 24/10/1956 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Bilardo Carmelo e Bilardo Giuseppe erano stati condannati per il reato di violenza privata tentata; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche deduzioni proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello, in particolare, ha evidenziato la gravità della condotta, che è risultata particolarmente intimidatoria, oltre che rappresentativa del disprezzo nutrito dagli imputati nei confronti delle ragioni altrui e dei provvedimenti dell'autorità; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il President