Cassation court dismisses appeal claiming illegible witness statements violate procedural law due to illegible handwriting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that illegible handwritten witness statements violated procedural law. The appellant argued the verbals were unreadable, but the court found them comprehensible despite non-linear handwriting, noting the law permits manual writing. Consequently, the appeal was dismissed as the alleged nullity was neither deduced timely nor substantiated by the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 134 cod. proc. pen.; The court holds that handwritten witness statements are valid even if not perfectly linear, and nullity arises only from complete illegibility, which must be timely raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA DOMENICO nato a TROPEA il 28/03/1943 avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Vibo Valentia ha condannato De Luca Domenico in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 134 cod. proc. pen., per essere la pronuncia di condanna basata sulle dichiarazioni di testimoni documentate in verbali illeggibili - è manifestamente infondato, atteso che i verbali allegati allo stesso ricorso, sebbene siano redatti con scrittura manuale e non particolarmente lineare, risultano comprensibili; che lo stesso art. 134, d'altronde, prevede che il verbale possa essere redatto anche con scrittura manuale; che, solo nel caso di indecifrabilità grafica del verbale, si sarebbe potuta configurare una nullità d'ordine generale a regime intermedio (cfr.
Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916); che, nel caso in esame, l'eventuale nullità non risulterebbe neppure tempestivamente dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente