Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and abstract grounds lacking specific factual references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tarek Lassoued inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under Articles 56, 624, and 625 of the Penal Code solely on grounds of insufficient motivation. The court rejected this argument because the appeal consisted only of abstract propositions without specific references to the factual basis of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and abstract, lacking specific references to the factual or legal elements of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASSOUED TAREK (CUI 05KJYN4) nato il 27/06/1991 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Verona aveva condannato Lassoued Tarek per il reato di cui agli artt.56, 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argonnentativo su cui poggia la sentenza di condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente