Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of service address and insufficient pleading.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove service of process and lacked sufficient pleading. The appellant argued he had elected a domicile, but no such election appeared in the records, and he did not request the court to order its production. Consequently, the court ruled the appeal procedurally defective and ordered the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the election of domicile and does not request the court to order its production, rendering the appeal non-autonomous.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNOFFI ENRICO nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Barnoffi Enrico ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dall'imputato, che era stato ritenuto responsabile, dal giudice di primo grado, del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione di norme processuali e vizi di motivazione, in ordine alla rilevata assenza dell'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., lamentando di avervi, in realtà, provveduto - è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti, non risulta alcuna elezione di domicilio e che, in ogni caso, il ricorso è privo del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l'atto di elezione di domicilio e non avendo chiesto di allegarlo alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente