Ordinanza — n. 20871/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI ANGELO parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Giuliani Angelo ricorre avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere, avverso l'istanza con la quale il difensore aveva chiesto «un appuntamento» con il giudice «per un chiarimento e per le ulteriori iniziative da intraprendere per superare quell'errore materiale»; - che l'avv. Afeltra ha depositato, in data 8 maggio 2024, memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.130 cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento emesso de plano, senza la fissazione dell'udienza camerale - è manifestamente infondato, atteso che la mancata fissazione dell'udienza camerale deriva dal fatto che il Giudice non ha qualificato la richiesta del difensore come istanza di correzione dell'errore materiale; - che la memoria dell'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20871/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Afeltra ha depositato, in data 8 maggio 2024, memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.130 cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento emesso de plano, senza la fissazione dell'udienza camerale - è manifestamente infondato, atteso che la mancata fissazione dell'udienza camerale deriva dal fatto che il Giudice non ha qualificato la richiesta del difensore come istanza di correzione dell'errore materiale; - che la memoria dell'avv.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI ANGELO parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Giuliani Angelo ricorre avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere, avverso l'istanza con la quale il difensore aveva chiesto «un appuntamento» con il giudice «per un chiarimento e per le ulteriori iniziative da intraprendere per superare quell'errore materiale»; - che l'avv. Afeltra ha depositato, in data 8 maggio 2024, memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.130 cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento emesso de plano, senza la fissazione dell'udienza camerale - è manifestamente infondato, atteso che la mancata fissazione dell'udienza camerale deriva dal fatto che il Giudice non ha qualificato la richiesta del difensore come istanza di correzione dell'errore materiale; - che la memoria dell'avv.
Afeltra risulta tardivamente depositata solo in data 8 maggio 2024 e, in ogni caso, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente