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Ordinanza — n. 20865/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealable issues and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that partially acquitted him of resisting a public official while convicting him of aggravated theft. The court rejected the claims because the first issue was not raised during the appeal and the second lacked specific argumentation beyond repeating lower court findings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it concerns issues not raised in the appeal or if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific argumentation non-appealable issues reiteration of rejected grounds cassation procedural rules risarcimento alle vittime di reati infrazione molto grave reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/09/1999 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo - che aveva condannato Scasso Giuseppe per i reati di furto pluriaggravato (capo a) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo b) - , assolvendo l'imputato dal reato ascritto al capo b), rideterminando la pena e confermando nel resto; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, avendo a oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. - è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il giudice di secondo grado ha sottolineato che l'esercizio della violenza sul bene risultava pienamente provato dai rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti dagli agenti di polizia giudiziaria, che avevano riscontrato il danneggiamento delle plastiche "sotto-sterzo" e dei componenti elettrici (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo - con cui il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il consigliere est