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Ordinanza — n. 20864/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20864/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSALIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/09/1972 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato De Rosalia Salvatore per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza di condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20864/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza di condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa imputazione di furto furto di lieve entità reati contro il patrimonio domanda d'asilo di rom risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSALIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/09/1972 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato De Rosalia Salvatore per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza di condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente