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Ordinanza — n. 20676/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal due to procedural timeliness and lack of special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal filed by Antonio Rappoccio inadmissible on procedural grounds. The court found the appeal was untimely, submitted over 180 days after the contested ruling, and lacked a special power of attorney as the attached document pertained to a different case. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. An extraordinary appeal is inadmissible if filed beyond the statutory time limit or without a special power of attorney, resulting in immediate rejection and liability for costs.

Parole chiave

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extraordinary appeal procedural timeliness special power of attorney inadmissible appeal court costs liability eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
avverso la sentenza n.36072/23 della Prima sezione penale della Corte di cassazione pronunciata il giorno 20 giugno 2023); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPPOCCIO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 27/02/1960 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA JThtT udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che Antonio Rappoccio ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.33145/22 pronunciata dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione in data 13 luglio 2022 e depositata il giorno 8 settembre 2022; Rilevato che il ricorso straordinario è inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto il giorno 23 febbraio 2024 e, quindi, oltre il termine di centottanta giorni decorrente dalla data del deposito del provvedimento impugnato come previsto dal secondo comma del citato art.625-bis;

Considerato, inoltre, che esso è stato presentato dall' avv. Giacomo Tana senza apposita procura speciale, atteso che quella allegata al presente ricorso riguarda un differente procedimento (ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.36072/23 della Prima sezione penale della Corte di cassazione pronunciata il giorno 20 giugno 2023); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio