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Ordinanza — n. 20672/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of logical contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Balestra inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision violated constitutional rights and failed to identify a unified criminal design based on the defendant's conduct. The court rejected these claims as mere factual complaints that did not demonstrate actual logical contradictions or new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or alleged lack of logical consistency without demonstrating a specific violation of law or procedural error are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint logical contradiction unified criminal design court costs and fine motivi di cassazione ritiro della querela penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 81 cod. pen
Albino Quarta (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen., 24 e 111 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA ANGELO nato a BRINDISI il 08/01/1970 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da Angelo Balestra, per il tramite del difensore avv. Albino Quarta (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nonché del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, adottando una motivazione apparente e contraddittoria) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che denunciano inesistenti profili di contraddittorietà e di illogicità;

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, non dovendosi confondere la generica tendenza a delinquere del soggetto e la sua scelta di vita, pure in forme organizzate, improntata verso il crimine, con la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 20