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Ordinanza — n. 20670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as mere complaints, upholding surveillance court's refusal of home detention due to recent crime severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the surveillance court failed to adequately assess the appellant's personality and ignored subsequent developments regarding the crime. The court rejected these as mere complaints lacking legal merit, noting the lower court correctly applied the principle of gradual treatment due to the recent date and gravity of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 47 Ord. pen.: Appeals based solely on factual complaints without legal arguments or contradictions in the lower court's reasoning are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints surveillance court home detention gradual treatment legal reasoning court costs riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Giovanni Bosco, difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 47 Ord. pen.
pen., per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen., nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'impugnato provvedimento.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABRA ALI ABDELTAWWAB ELSAYED nato il 19/01/1989 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata da Sabra Ali Abdeltawab Elsayed (soggetto condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione per violazione degli artt.56-575 e 635 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), finalizzata a ottenere l'ammissione all'affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la detenzione domiciliare.

2. L'avv. Giovanni Bosco, difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen., nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'impugnato provvedimento. La difesa sostiene non esser stata adeguatamente valutata la personalità del soggetto, come manifestatasi in epoca successiva, rispetto alla commissione dei reati e alla luce della relazione di sintesi.

3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, nell'impugnato provvedimento si rileva la attuale impossibilità dì giungere alla formulazione di un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi da effettuare, in considerazione della recente data di commissione dei fatti e della gravità degli stessi e rendendosi necessario, quindi, rispettare il criterio generale della gradualità trattamentale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 ma