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Ordinanza — n. 20668/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIANO CARLO nato a NAPOLI 11 13/07/1995 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe (ordinanza che ha disatteso l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fra diverse condanne riportate dal condannato) presentata da Carlo Baiano, per il tramite del difensore avv. Alfonso Quarto (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere) sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, nonché volte a stigmatizzare inesistenti difetti di contraddittorietà e illogicità argomentativa, che non emergono dal provvedimento impugnato;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di deliberazioni estemporanee e contingenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale formazione di una pena complessiva piano di esecuzione delle pene decreto penale di accusa impunità sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Alfonso Quarto (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIANO CARLO nato a NAPOLI 11 13/07/1995 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe (ordinanza che ha disatteso l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fra diverse condanne riportate dal condannato) presentata da Carlo Baiano, per il tramite del difensore avv. Alfonso Quarto (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere) sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, nonché volte a stigmatizzare inesistenti difetti di contraddittorietà e illogicità argomentativa, che non emergono dal provvedimento impugnato;

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di deliberazioni estemporanee e contingenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 20